Buongiorno a Tutti,
Faccio seguito alla mia precedente email del 24 luglio u.s., per fare alcune precisazioni che mi sono state richieste da parte di gestori di Centri sportivi i quali, volenti
o nolenti, devono dare applicazione al Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 per non incorrere nelle sanzioni previste da tale Decreto, in caso di inadempimento.
Consigliamo di far depositare, da parte di tutti gli iscritti al Centro, copia cartacea del proprio Green Pass (certificato di avvenuta vaccinazione anche di una dose o di avvenuta guarigione dal Covid),
la cui scadenza dovrà essere inserita in ciascun abbonamento.
Chiunque non ne fosse dotato, per accedere all’INTERNO del Centro dovrà necessariamente esibire un tampone antigenico (veloce), salivare o molecolare, a partire dal 6 agosto 2021.
Tutto il personale che opererà dal 6 agosto 2021 all’interno del Centro, dovrà essere dotato di Green Pass, poiché la sicurezza è condizione primaria per un Centro sportivo e certamente il Green Pass
non potrà che rafforzare tale condizione.
Attenzione: il Decreto Legge prevede che, indipendentemente dal Green Pass, la MASCHERINA vada comunque sempre indossata in tutti gli ambienti al chiuso. Attualmente il Green Pass è OBBLIGATORIO per
gli ambienti al chiuso; quindi, dovrà essere esibito da chiunque acceda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:
- Palestra
- Corsi fitness nelle sale corsi
- Spogliatoi
- Campi tenni e squash
- Sale meeting
Dal 6 agosto p.v. sarà opportuno effettuare CONTROLLI GREEN PASS su ogni nominativo presente nei singoli slot delle attività indoor, e chi risulti sprovvisto del Green Pass non deve avere accesso alle
attività ed ai corsi, con cancellazione automatica della prenotazione.
I frequentanti che, invece, dichiarino provatamente di fruire ESCLUSIVAMENTE DELLE AREE OUTDOOR, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la piscina esterna, il calcetto, il corso fitness in
acqua all’aperto, il tennis, il padel, il beach volley, dovrà compilare una specifica AUTOCERTIFICAZIONE che attesti espressamente di NON accedere ad alcuna delle aree indoor in cui è obbligatorio il Green Pass.
A partire dal 6 agosto 2021, quindi, si potrà far accedere al Centro soltanto i frequentanti dotati della propria tessera ed esclusivamente in presenza dei due seguenti requisiti:
- Green Pass per chi fruisce di aree o di attività indoor
- Autocertificazione per chi fruisce ESCLUSIVAMENTE di attività outdoor
E’ consigliabile che alla Reception di ogni Centro, dove i tesserati dovranno consegnare la copia del proprio Green Pass, siano resi disponibili i moduli di autocertificazione per le attività outdoor.
Nota Bene: l'autocertificazione NON sostituisce mai in nessun caso il Green Pass nel caso di utilizzo di aree ed attività indoor. Inoltre, il frequentante è responsabile del contenuto dell’autocertificazione
e, in caso di dichiarazioni false, il dichiarante rischia sanzioni penali, oltre che di decadere dai benefici ottenuti con l’autocertificazione in cui sono contenute le dichiarazioni non veritiere. L’autocertificazione
è esente dall’imposta di bollo. Infine, eccoVi un riepilogo generale delle regole per fare chiarezza
DA QUANDO IL GREEN PASS SARA’ OBBLIGATORIO?
Dal 6 agosto 2021 UNA DOSE DI VACCINO E’ SUFFICIENTE PER AVERE IL GREEN PASS? Sì, basta una sola dose. In alternativa, il Green Pass si ottiene se si è guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti o se si è fatto
un tampone nelle 48 ore precedenti
CHE VALIDITA’ HA IL CERTIFICATO?
Quello della prima dose fino alla seconda dose; quello della doppia dose ha validità di 9 mesi
PER ANDARE AL RISTORANTE DEL CENTRO SERVE IL PASS?
Sì, in zona bianca solo chi ha il Green Pass può sedersi al tavolo di un ristorante (o altro esercizio pubblico) al chiuso
QUALI SONO I LUOGHI DOVE SI PUO’ ENTRARE SOLO CON IL GREEN PASS?
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei ed altri istituti e luoghi della cultura e mostre
ANCHE IN PISCINA SERVE IL CERTIFICATO?
Sì, è obbligatorio per piscine al chiuso, centri natatori, palestre, sport di squadra, Centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive. Se le stesse attività si tengono all'aperto, il Green Pass
non serve. E’ obbligatorio anche per i Centri termali, parchi tematici e di divertimento
PER I CENTRI ESTIVI E’ RICHIESTO IL GREEN PASS?
No, nemmeno al ristorante del Centro estivo
ANCHE I BAMBINI DEVONO AVERE IL GREEN PASS?
No, viene richiesto a partire dai 12 anni. Prima non è richiesto
CHI E’ ESENTATO DALL’OBBLIGO DI AVERE IL GREEN PASS?
I soggetti che abbiano idonea certificazione medica
SE UNA PERSONA NON HA IL GREEN PASS, COSA DEVE FARE?
Dopo aver ricevuto un SMS con il codice authcode, dovrà inserirlo sulla pagina
www.dgc.gov.it oppure sulla app Immuni. Sulla app IO, invece, compare
diversamente. Al momento vale anche la certificazione cartacea
CHI HA AVUTO IL COVID PUO’ OTTENERE IL GREEN PASS?
Sì, dopo la prima somministrazione di una sola dose di vaccino
SONO PREVISTE SANZIONI PER GLI ESERCENTI?
Sì, la multa scatta alla terza violazione delle regole, in 3 giornate diverse. Il gestore può subire la chiusura da 1 a 10 giorni
CHI CONTROLLA?
I gestori devono verificare agli ingressi Consultate sempre le LINEE GUIDA pubblicate sul sito
www.sport.governo.it, che vengono aggiornate in
seguito alla promulgazione di ogni DecretoLegge, e lo saranno, quindi, anche prima del 6 agosto 2021. Iin allegato Vi trasmetto la bozza di AITOCERTIFICAZIONE per l'esclusivo utilizzo di aree ed attività indoor,
da tenere a disposizione dei frequentanti.
Spero che questo breve approfondimento Vi sia stato utile. Rimango comunque a disposizione.
Cordialmente, Beatrice
DL 105 indicazioni generali (24 luglio 21)
Buongiorno a Tutti, In allegato trasmetto il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri sera ed in vigore dal 23 luglio 2021.
Di seguito Vi riporto la sintesi delle misure contenute in detto Decreto Legge. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso
le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni, oltre che i nuovi criteri per il passaggio tra le varie aree. Green Pass Sarà possibile svolgere alcune attività solo
se si è in possesso di:
- 1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- 2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (valida in bianca e gialla, mentre per le zone arancioni e rosse rimane la chiusura di bar e ristoranti)
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi; • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici
Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’01 agosto 2021 i due parametri principali saranno: 1. il tasso di occupazione dei posti letto
in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
- a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15% oppure
- 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%
Da zona bianca a zona gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:
- a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% ed il tasso di
occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;
- b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
- 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30% oppure
- 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%
Da zona gialla a zona arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti ed aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia
intensiva prevista per la zona gialla.
Da zona arancione a zona rossa
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%
- b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali In zona bianca ed in zona gialla
gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente
con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto ed al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente
a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata ed il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore
a 2.500 per gli spettacoli all'aperto ed a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti
di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto ed al 25% al chiuso.
- In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto
ed a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base
di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Sanzioni I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi ed attività avvenga nel rispetto delle
prescrizioni.
In caso di violazione, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1000 euro sia a carico dell’esercente, sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Fondo discoteche È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.
Tamponi a prezzo ridotto Il Commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il
Ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti
che tengano conto dei costi di acquisto.
APP per leggere i Green Pass Vi segnalo che è disponibile su Google Play e App Store l’app creata dal governo per leggere e registrare tramite smartphone i Green Pass.Come specificato dagli sviluppatori,
ossia il Ministero della Salute ed il Ministero per l’Innovazione Tecnologica:
“L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del QR code del certificato.
Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline, ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto
nel momento in cui viene utilizzata.La verifica dell’autenticità del certificato presuppone che la app possa accedere almeno una volta al giorno al backend della Piattaforma nazionale-DGC, collegato al gateway
europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli “EU Digital COVID Certificate” emessi”.
Chi deve scaricarla Secondo l‘articolo 13 del DPCM dello scorso 17 giugno che ha definito le modalità di rilascio dei Green Pass e garantito la validità delle stesse in tutta l’Unione Europea e nei
Paesi dell’area Schengen, la verifica delle certificazioni digitali spetta a:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di Green Pass, nonché i loro delegati;
- il proprietario di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi ed attività per i quali è prescritto il possesso di Green Pass, nonché i loro delegati.
L’app è, dunque, uno strumento fondamentale per organizzatori di eventi, cerimonie, catering e non solo. Per quali dispositivi funziona Secondo quanto riportato dal sito Punto Informatico,l’app funziona
pressoché con quasi tutti i dispositivi in commercio ed in particolare con le versioni 8.0 e successiva di Android e 12.1 o successiva di iOS (cioè da iPhone 5S in poi). Naturalmente il dispositivo deve poter
essere connesso (almeno una volta al giorno) ad una rete dati Wi-Fi o SIM ed avere una fotocamera per la scansione del QR-Code. Rimaniamo, come sempre, a disposizione per ognieventuale approfondimento.
Un saluto cordiale a Tutti
Beatrice
Dott.ssa Beatrice Masserini
STUDIO CASSINIS
Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano (Italia)
Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72